LEGGE 9 gennaio 2006, n.12
Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
- All’articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:
 «a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa
 conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo
 emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente
 alle Camere le medisime pronunce ai fini dell’esame da parte delle
 competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
 al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette
 pronunce;».
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
 nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
 italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
 osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 9 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5872):
Presentato dall’on. Azzolini e altri il 25 maggio 2005.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 31 maggio 2005, con pareri delle
commissioni II e III.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il
14-21 e 28 giugno 2005; 5 luglio 2005; 4-18 e 19 ottobre
2005.
Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede
legislativa, il 26 ottobre 2005, con il parere delle
commissioni II e III.
Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, il
27 ottobre 2005; 3, 8 novembre 2005 e approvato il
9 novembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3653):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede deliberante, il 21 novembre 2005, con pareri delle
commissioni 2ª e 3ª.
Esaminato dalla 1ª commissione il 30 novembre 2005, e
approvato il 14 dicembre 2005.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l’efficacia.
- L’art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400
 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
 Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
 ordinario, come modificato dalla presente legge, e’ il
 seguente:
 «Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
 Ministri). – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri a
 nome del Governo:
 a) comunica alle Camere la composizione del Governo e
 ogni mutamento in essa intervenuto;
 b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla
 lettera a) del comma 3 dell’art. 2 e pone, direttamente o a
 mezzo di un Ministro espressamente delegato, la questione
 di fiducia;
 c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi
 per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del
 Consiglio dei Ministri, i disegni di legge per la
 presentazione alle Camere e, per l’emanazione, i testi dei
 decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti
 governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
 d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi
 nonche’ ogni atto per il quale e’ intervenuta deliberazione
 del Consiglio dei Ministri, gli atti che hanno valore o
 forza di legge e, insieme con il Ministro proponente, gli
 altri atti indicati dalla legge;
 e) presenta alle Camere i disegni di legge di
 iniziativa governativa e, anche attraverso il Ministro
 espressamente delegato, esercita le facolta’ del Governo di
 cui all’art. 72 della Costituzione;
 f) esercita le attribuzioni di cui alla legge
 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di
 competenza governativa conseguenti alle decisioni della
 Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al
 Consiglio dei Ministri, e ne da’ comunicazione alle Camere,
 sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le
 linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
 nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala
 altresi’, anche su proposta dei Ministri competenti, i
 settori della legislazione nei quali, in relazione alle
 questioni di legittimita’ costituzionale pendenti, sia
 utile valutare l’opportunita’ di iniziative legislative del
 Governo.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
 dell’art. 95, primo comma, della Costituzione:
 a) indirizza ai Ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del
 Consiglio dei Ministri nonche’ quelle connesse alla propria responsabilita’ di direzione della politica generale del Governo;
 b) coordina e promuove l’attivita’ dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del
 Governo;
 c) puo’ sospendere l’adozione di atti da parte dei
 Ministri competenti in ordine a questioni politiche e
 amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri
 nella riunione immediatamente successiva;
 c-bis) puo’ deferire al Consiglio dei Ministri, ai
 fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
 interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni
 sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
 amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla
 definizione di atti e provvedimenti;
 d) concorda con i Ministri interessati le pubbliche
 dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta,
 eccedendo la normale responsabilita’ ministeriale, possano
 impegnare la politica generale del Governo;
 e) adotta le direttive per assicurare
 l’imparzialita’, il buon andamento e l’efficienza degli
 uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
 di particolare rilevanza puo’ richiedere al Ministro
 competente relazioni e verifiche amministrative;
 f) promuove l’azione dei Ministri per assicurare che
 le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita’
 secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
 definiscono l’autonomia e in coerenza con i conseguenti
 indirizzi politici e amministrativi del Governo;
 g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge
 in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
 h) puo’ disporre, con proprio decreto, l’istituzione
 di particolari Comitati di Ministri, con il compito di
 esaminare in via preliminare questioni di comune
 competenza, di esprimere parere su direttive dell’attivita’
 del Governo e su problemi di rilevante importanza da
 sottoporre al Consiglio dei Ministri, eventualmente
 avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
 amministrazione;
 i) puo’ disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla
 pubblica amministrazione.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o conferendone delega ad un Ministro:
 a) promuove e coordina l’azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la
 tempestivita’ dell’azione di Governo e della pubblica amministrazione nell’attuazione delle politiche
 comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere;
 promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle
 Comunita’ europee; cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita’ europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
 a-bis) promuove gli adempimenti di competenza
 governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea
 dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello Stato
 italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime
 pronunce ai fini dell’esame da parte delle competenti
 Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
 al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
 suddette pronunce;
 b) promuove e coordina l’azione del Governo per
 quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province
 autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende
 all’attivita’ dei commissari del Governo.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita le
 altre attribuzioni conferitegli dalla legge.».

 
							 
							 
							 
							 
							 
							