LEGGE 9 gennaio 2006, n.12

Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.

  1. All’articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
    dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:
    «a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa
    conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo
    emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente
    alle Camere le medisime pronunce ai fini dell’esame da parte delle
    competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
    al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette
    pronunce;».
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 9 gennaio 2006

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5872):
Presentato dall’on. Azzolini e altri il 25 maggio 2005.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 31 maggio 2005, con pareri delle
commissioni II e III.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il
14-21 e 28 giugno 2005; 5 luglio 2005; 4-18 e 19 ottobre
2005.
Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede
legislativa, il 26 ottobre 2005, con il parere delle
commissioni II e III.
Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, il
27 ottobre 2005; 3, 8 novembre 2005 e approvato il
9 novembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3653):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede deliberante, il 21 novembre 2005, con pareri delle
commissioni 2ª e 3ª.
Esaminato dalla 1ª commissione il 30 novembre 2005, e
approvato il 14 dicembre 2005.

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l’efficacia.

  • L’art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400
    (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella
    Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
    ordinario, come modificato dalla presente legge, e’ il
    seguente:
    «Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
    Ministri). – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri a
    nome del Governo:
    a) comunica alle Camere la composizione del Governo e
    ogni mutamento in essa intervenuto;
    b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla
    lettera a) del comma 3 dell’art. 2 e pone, direttamente o a
    mezzo di un Ministro espressamente delegato, la questione
    di fiducia;
    c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi
    per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del
    Consiglio dei Ministri, i disegni di legge per la
    presentazione alle Camere e, per l’emanazione, i testi dei
    decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti
    governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
    d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi
    nonche’ ogni atto per il quale e’ intervenuta deliberazione
    del Consiglio dei Ministri, gli atti che hanno valore o
    forza di legge e, insieme con il Ministro proponente, gli
    altri atti indicati dalla legge;
    e) presenta alle Camere i disegni di legge di
    iniziativa governativa e, anche attraverso il Ministro
    espressamente delegato, esercita le facolta’ del Governo di
    cui all’art. 72 della Costituzione;
    f) esercita le attribuzioni di cui alla legge
    11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di
    competenza governativa conseguenti alle decisioni della
    Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al
    Consiglio dei Ministri, e ne da’ comunicazione alle Camere,
    sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le
    linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
    nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala
    altresi’, anche su proposta dei Ministri competenti, i
    settori della legislazione nei quali, in relazione alle
    questioni di legittimita’ costituzionale pendenti, sia
    utile valutare l’opportunita’ di iniziative legislative del
    Governo.
  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
    dell’art. 95, primo comma, della Costituzione:
    a) indirizza ai Ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del
    Consiglio dei Ministri nonche’ quelle connesse alla propria responsabilita’ di direzione della politica generale del Governo;
    b) coordina e promuove l’attivita’ dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del
    Governo;
    c) puo’ sospendere l’adozione di atti da parte dei
    Ministri competenti in ordine a questioni politiche e
    amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri
    nella riunione immediatamente successiva;
    c-bis) puo’ deferire al Consiglio dei Ministri, ai
    fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
    interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni
    sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
    amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla
    definizione di atti e provvedimenti;
    d) concorda con i Ministri interessati le pubbliche
    dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta,
    eccedendo la normale responsabilita’ ministeriale, possano
    impegnare la politica generale del Governo;
    e) adotta le direttive per assicurare
    l’imparzialita’, il buon andamento e l’efficienza degli
    uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
    di particolare rilevanza puo’ richiedere al Ministro
    competente relazioni e verifiche amministrative;
    f) promuove l’azione dei Ministri per assicurare che
    le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita’
    secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
    definiscono l’autonomia e in coerenza con i conseguenti
    indirizzi politici e amministrativi del Governo;
    g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge
    in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
    h) puo’ disporre, con proprio decreto, l’istituzione
    di particolari Comitati di Ministri, con il compito di
    esaminare in via preliminare questioni di comune
    competenza, di esprimere parere su direttive dell’attivita’
    del Governo e su problemi di rilevante importanza da
    sottoporre al Consiglio dei Ministri, eventualmente
    avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
    amministrazione;
    i) puo’ disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla
    pubblica amministrazione.
  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o conferendone delega ad un Ministro:
    a) promuove e coordina l’azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la
    tempestivita’ dell’azione di Governo e della pubblica amministrazione nell’attuazione delle politiche
    comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere;
    promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle
    Comunita’ europee; cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita’ europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
    a-bis) promuove gli adempimenti di competenza
    governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea
    dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello Stato
    italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime
    pronunce ai fini dell’esame da parte delle competenti
    Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
    al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
    suddette pronunce;
    b) promuove e coordina l’azione del Governo per
    quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province
    autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende
    all’attivita’ dei commissari del Governo.
  3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita le
    altre attribuzioni conferitegli dalla legge.».